Coronavirus, lockdown e compressione “condivisa” delle libertà fondamentali: fino a dove può spingersi un’eccezione?

Il prossimo 4 Maggio avrà inizio la tanto attesa “Fase 2” nell’ambito delle cd. misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19, ossia quella che dopo mesi di quarantena domiciliare obbligata ci consentirà di recuperare almeno in piccola parte le nostre abitudini quotidiane.

Siamo dunque di nuovo “liberi”? Non proprio. Restano infatti alcune ulteriori limitazioni, privazioni delle nostre libertà individuali che dovremo comunque sopportare.

Quello che però tutti ci siamo chiesti almeno una volta nel corso di queste lunghissime, talvolta interminabili, giornate di “clausura indotta” è: pur con il dovuto senso di responsabilità, davvero non posso uscire dalla mia abitazione neppure per fare una passeggiata di 10 minuti? Ho bisogno di fare sport, perché non posso andare al parco per una corsetta di un’ora? Sono davvero ammissibili tutte queste limitazioni ai miei diritti individuali, seppur dovute ad un’emergenza sanitaria?

Proveremo a capirne di più grazie alla disponibilità dell’Avvocato Ciro Iorio, noto Penalista di Aversa, nonché Docente universitario a contratto ed autore di numerose pubblicazioni giuridiche in diritto e procedura penale per le più importanti riviste nazionali, al quale faremo alcune domande.

D. Avv. Iorio, innanzitutto grazie per il tempo che ha deciso di dedicarci. Capirà però che sono tantissimi gli interrogativi che tutti noi ci stiamo ponendo in questo periodo, difficile sotto tanti punti di vista. La prima cosa che voglio chiederle è: dal punto di vista giuridico, esiste una qualche forma di responsabilità per una situazione del genere? In altre parole è contemplato dalla legge un “reato di epidemia”?

R. Si, il codice penale prevede il reato di epidemia, anche nella forma colposa, ovvero commessa contro l’intenzione dell’agente. In relazione al coronavirus la norma di riferimento è l’art. 452 c.p., richiamata dall’art. 4 co. 6 D.L. n. 19/2020, a proposito della violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus. Ciò significa che a chiunque violi le predette misure si potrebbe, almeno in astratto, contestare appunto il reato di epidemia colposa. Tuttavia, c’è da dire, che la responsabilità penale per il reato in questione, che richiede una condotta commissiva a forma vincolata, potendo integrarsi soltanto mediante la diffusione di germi patogeni, non è agevolmente dimostrabile in una eventuale sede processuale.

D. Il mondo dell’istruzione al fine di garantire la continuità didattica ai propri studenti ha fatto ampio utilizzo delle tecnologie informatiche di cui oggi disponiamo. Sarebbe concepibile un ricorso a questo tipo di risorse anche nel mondo della Giustizia, ed in particolare nell’ambito di un processo penale, dalla pubblicità delle udienze alla fase istruttoria ed oltre? I diritti di un imputato sarebbero tutelati allo stesso modo anche attraverso un “processo da remoto”?

R. Da avvocato e da studioso del diritto penale credo che sul processo penale da remoto, quindi a distanza e fuori dalle aule di Tribunale, si debba procedere con estrema cautela, proprio per evitare di compromettere i diritti e le garanzie dei cittadini. Il processo penale è regolato da principi irrinunciabili e tra questi vi è la regola processuale della pubblicità delle udienze che, salvo eccezioni tassativamente previste, serve a garantire il controllo immediato della collettività sullo svolgimento delle attività processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di udienza. Proprio la questione della pubblicità delle udienze credo vada ben oltre la problematica della successione delle leggi nel tempo o della gerarchia delle fonti.
E’ evidente che il decreto cura Italia, che tra le altre cose disciplina per la fase emergenziale il processo penale da remoto, possa derogare l’art. 471 c.p.p. sulla pubblicità delle udienze, ma è altrettanto chiaro come ogni norma che incida sui diritti e sulle garanzie dei cittadini debba avere un addentellato normativo costituzionale e sovranazionale che potrebbe esporla in difetto ad una questione di incostituzionalità.
Ritengo inoltre che tutta la fase istruttoria, intesa per essa quella fase processuale in cui si esaminano testi, periti e consulenti, debba svolgersi inderogabilmente in Tribunale davanti ad un giudice, affinché la loro credibilità possa fondarsi anche su una osservazione diretta del loro comportamento. È necessario che il Giudice abbia la diretta percezione della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale. Tali garanzie difficilmente possono attuarsi da remoto.

D. App “Immuni” e tutela della Privacy. Quale è il suo parere in proposito?

R. L’App Immuni è uno degli strumenti per i contact tracing del Covid-19. In linea generale ritengo che l’App in questione sia uno strumento utile per il contenimento dei contagi, purchè vi siano adeguate garanzie per la privacy e per il trattamento dei dati di chi la installa. È preferibile che l’installazione sia su base volontaria. Mi auguro, pertanto, che non vengano comminate sanzioni a chi scelga di non scaricarla e che non vengano applicati braccialetti elettronici al fine di monitorarne gli spostamenti.

D. In questi giorni hanno destato non poco scalpore le notizie in merito alle diverse scarcerazioni di detenuti, anche pericolosi, in nome della tutela della (loro) salute. Può aiutarci a capire il perché?

R. Non posso entrare nel merito delle scarcerazioni non conoscendo gli atti processuali. Vorrei però rappresentare che le scarcerazioni, per quanto riportato dalla stampa, sono avvenute con provvedimenti adottati in base alla normativa applicabile a tutti i detenuti, quindi anche ai condannati per reati gravissimi, a tutela dei diritti costituzionali alla salute e alla umanità della pena. Le scarcerazioni in questione sembra abbiano riguardato detenuti anziani e affetti da patologie pregresse, tali da metterne a rischio la vita in questa delicata emergenza epidemiologica.

D. Alcuni parlano di questa epidemia da Coronavirus comepretesto utilizzato dai potenti di tutto il mondo per affermare ulteriormente la propria autorità a discapito delle minoranze e delle fasce più deboli della popolazione. Penso ad esempio al caso del Premier ungherese Orbàn ed ai “pieni poteri” ricevuti. E’ davvero impossibile sconfiggere questa pandemia senza per forza sacrificare la democrazia?

R. Credo che il Governo stia utilizzando tutti gli strumenti utili e a sua disposizione per il contenimento del contagio e quindi per la tutela della salute, tenendo conto delle raccomandazioni provenienti dalla comunità scientifica. Ad oggi, per ciò che è dato comprendere, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio è il distanziamento sociale che, purtroppo, richiede il sacrificio di libertà fondamentali ed inviolabili, quali quelle di circolazione e di movimento, in genere comprimibili solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria.

D. Quali sono le garanzie legali per il personale sanitario che lavora in una situazione del genere? In altri termini è davvero possibile configurare delle responsabilità mediche anche nel corso di una epidemia dovuta ad un virus quasi sconosciuto?

R. In diritto può configurarsi tutto, astrattamente. Da cittadino, ancor prima che da avvocato, mi sento però in dovere di ringraziare tutti i medici per l’encomiabile contributo scientifico e professionale che stanno offrendo al Paese in questo tragico momento. Parliamo di una categoria professionale che non solo sta combattendo, spesso anche a mani nude, contro un virus sconosciuto, ma che ha già pagato un pesante tributo in termini di vite umane. Dall’altro lato ci sono le vittime del virus alle quali corre il mio pensiero e alle famiglie la mia vicinanza.

Avvocato Iorio la ringrazio nuovamente per la disponibilità, sperando di poterle presto, di nuovo, stringere la mano davanti ad un buon caffè.

About Tommaso Fichele

Già docente di diritto ed economia politica nonché consulente fiscale e previdenziale, è responsabile del progetto formativo “Aulando” e collabora con azienda leader nel settore marketing, comunicazione ed organizzazione eventi. Da sempre grande appassionato di tecnologia e videogames, adora la cucina, la buona musica e l’innovazione, in ogni sua forma.

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