Il Decreto legge n. 23 dell’8/4/2020, cosiddetto “DL Liquidità” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94/2020, vista la straordinaria urgenza dovuta all’emergenza da Covid-19, ha introdotto importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Tuttavia lo sfasamento temporale tra l’annuncio del decreto e la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale e quindi la sua “entrata in vigore” ha destato confusione e preoccupazione.
Inoltre le misure riguardanti il sostegno della liquidità e l’alleggerimento degli adempimenti contabili e fiscali non sono di facile comprensione, ma soprattutto di facile applicazione, e non abbracciano in modo armonioso tutta la platea di contribuenti.
Il provvedimento in questione si articola, per la parte che concerne gli aiuti finanziari, in due direttive principali
- la previsione di “Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese” (Art. 1, D.L. n. 23/2020) e,
- la revisione e l’ampliamento dell’operatività del “Fondo centrale di garanzia PMI” (art. 13, D.L. n. 23/2020).
L’art. 1 del D.L. n. 23/2020 attribuisce a SACE Spa la possibilità di concedere a favore di banche, istituzioni finanziari, intermediari creditizi in genere, sia nazionali che internazionali, le opportune garanzie per l’erogazione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese italiane.
Possono beneficiare delle garanzie di SACE Spa le imprese di qualsiasi dimensione, fermo restando che le PMI (piccole e medie imprese) devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI (le cui condizioni sono dettate dall’art. 13).
Le percentuali di copertura della garanzia Sace ed i costi per la concessione della medesima sono stabiliti come indicato nella tabella che segue:
Caratteristiche impresa | Percentuale di copertura della garanzia | Commissioni annuali per il rilascio della garanzia |
Dipendenti: meno di 5000 Fatturato: fino a 1,5 mld di Euro | 90% dell’importo del finanziamento | Se l’impresa rientra tra le PMI: 1° anno: 25 basis point (0.25%); 2° e 3° anno: 50 basis point (0,5%); 4°, 5° e 6° anno: 100 basis point (1%). Se l’impresa non rientra tra le PMI: 1° anno: 50 basis point (0.5%); 2° e 3° anno: 100 basis point (1%); 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%). |
Dipendenti: più di 5000 Fatturato: tra 1.5 mld e 5 mld di Euro | 80% dell’importo del finanziamento | 1° anno: 50 basis point (0.5%); 2° e 3° anno: 100 basis point (1%); 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%). |
Dipendenti: non rilevante Fatturato: oltre 5 mld di Euro | 70% dell’importo del finanziamento | 1° anno: 50 basis point (0.5%); 2° e 3° anno: 100 basis point (1%); 4°, 5° e 6° anno: 200 basis point (2%). |
L’articolo 13 del DL 23/2020 revisiona ed integra le disposizioni sul funzionamento del Fondo Centrale di Garanzia prevedendo importanti innovazioni e coinvolge soprattutto le piccole e medie imprese, di cui seguono i requisiti per l’identificazione.
Definizione PMI | Numero di dipendenti | Fatturato | Totale di bilancio |
Micro Impresa | meno di 10 | non superiore a 2 milioni di euro | non superiore a 2 milioni di euro |
Piccola impresa | meno di 50 | non sup)eriore a 10 milioni di euro | non superiore a 10 milioni di euro |
Media impresa | meno di 250 | non superiore a 50 milioni di euro | non superiore a 43 milioni di euro |
Le principali misure riguardano l’estensione del campo di operatività e l’innalzamento di taluni limiti tra cui gli importi massimi erogabili, i costi di operatività etc.
La tabella che segue mostra, in sintesi, quando modificato dal Decreto.
Accesso al Fondo da parte della generalità delle imprese per finanziamenti max fino a 5 milioni di Euro | |
Costo della garanzia | Zero |
Importo max garantito per singola impresa | Fino a 5 milioni di Euro |
Imprese ammesse | Con numero dipendenti fino a 499 |
Percentuale di copertura della garanzia | 90% per operazioni con durata fino a 72 mesi e il cui importo totale non dovrà essere superiore, alternativamente ai seguenti parametri: doppio della spesa salariale per il 2019 (o ultimo anno disponibile) del beneficiario (inclusi oneri sociali e costo del personale eventualmente nel libro paga dei sub-contraenti ma che lavora nel sito di quella beneficiaria) (1); 25% del fatturato totale 2019; fabbisogno per costi del circolante e investimento nei successivi 18 mesi se PMI ovvero nei successivi 12 se diverse da PMI (2) |
Soggetti con criticità finanziarie | I soggetti che presentano esposizioni verso il sistema bancario classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinanti” o “deteriorate”, possono essere ammessi al beneficio della garanzia |
Soggetti in concordato preventivo in continuità | Anche i soggetti ammessi dopo il 31/12/2019 al concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/42 possono essere ammessi al beneficio della garanzia. Tuttavia, tale ammissione è subordinata a quanto segue: le esposizioni non devono essere più in condizione di classificazione come “deteriorate”; non abbiano importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione; valutazione positiva da parte della banca in ordine all’integrale rientro dell’esposizione alla scadenza. |
Soggetti che hanno presentato un piano attestato ex art. 67 R.D. 267/42 | Come sopra |
Soggetti con esposizioni debitori in “sofferenza” | Esclusi |
Note: (1) Se l’impresa è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2019 il valore da assumere per la spesa salariale è quella prevista per i primi due anni di attività. (2) Il fabbisogno in questione è attestato dal legale rappresentante dell’impresa |
Ciò che merita particolare menzione è l’estensione dell’operatività del Fondo centrale di garanzia anche a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati dall’emergenza Covid-19 stabilendo che Il rilascio della garanzia sia automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo.
La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.
Accesso al Fondo centrale di garanzia da parte dei soggetti danneggiati dal Covid-19 per finanziamenti fino a 25.000 € | |
Soggetti ammessi | Esercenti attività di impresa, lavoratori autonomi e liberi professionisti danneggiati la cui attività è danneggiata dal Covid-19 |
Ammontare della garanzia | 100% dell’importo finanziato |
Costo garanzia | Zero |
Caratteristiche finanziamento | 1. Durata max fino a 72 mesi con preammortamento di 24 mesi; 2. Importo finanziabile: max 25% dei ricavi risultanti da bilancio o dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019. 3. Importo massimo erogabile: 25.000 € |
Tasso di interesse applicabile da parte della banca | Pari ai costi di istruttoria e di gestione dell’operazione e, in ogni caso, non superiore al tasso Rendistato come infra meglio indicato + 0.2% |
Procedura di concessione della garanzia | Automatica |
Come anche confermato dalla circolare dell’’ABI (Associazione Bancaria Italiana) in molti casi i tempi di erogazione non saranno brevi, richiedendo anche nel caso più semplice il parere favorevole della Commissione Europea
Si attendono ora le norme specifiche di attuazione che possono integrare e meglio dettagliare fattispecie e circostanze non espressamente previste dal decreto.
Invece per la parte che riguarda la sospensione dei versamenti, il DL 23/2020 non semplifica le cose.
L’art. 18 prevede che siano sospesi i seguenti versamenti:
1) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti, hanno operato in qualità di sostituti di imposta;
2) IVA;
3) contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.
Non sono in ogni caso sospesi i versamenti delle altre ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni di cui all’articolo 25 e 25-bis del DPR 600/73 (es. le ritenute su redditi di lavoro autonomo).
I versamenti che possono essere sospesi, ricorrendo le condizioni di seguito indicate, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. In ogni caso non potranno essere oggetto di rimborso gli importi eventualmente già versati.
I soggetti ammessi ai benefici previsti dalla sospensione devono possedere i seguenti requisiti:
– abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi in generale nel 2019);
– abbiano registrato, per i versamenti in scadenza ad aprile, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;
– abbiano registrato, per i versamenti in scadenza a maggio, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
I soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente devono invece dimostrare una riduzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% con le stesse modalità precedentemente elencante.
In sintesi:
- entro il 30/05 si dovranno affrontare i versamenti del mese di marzo sospesi dal precedente DL Cura italia;
- entro il 30/06 i versamenti di aprile e maggio sospesi dal Decreto liquidità.
Tra le altre misure previste dal decreto vi è quella prevista dall’art. 6 che introduce una serie di deroghe al codice civile riguardanti i codici comportamentali da assumere nel caso in cui le perdite di esercizio al 31.12.2020 delle società superino certi limiti. In particolare, eventuali perdite di esercizio notevoli non comporteranno cause di scioglimento societarie o obblighi di ricapitalizzazione.
Inoltre l’art 34 ha stabilito che l’indennità dei 600 euro prevista per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza (introdotta dal precedente decreto) deve essere erogata ai soli professionisti iscritti in via esclusiva e non titolari anche di altri trattamenti pensionistici. Purtroppo l’introduzione di nuove regole rispetto a quelle già inserite nel precedente decreto, ha determinato il blocco dell’erogazione dell’indennità e l’ avvio di nuove istruttorie per l’individuazione dei beneficiari. L’effetto principale è stato un forte dispendio di risorse e tempo da parte delle casse di previdenza nazionali, nonché un’ estensione dei tempi di erogazione dei predetti bonus .
IL Decreto con una notevole quantità di condizioni e distinzioni di contribuenti risulta in netto contrasto con i principi di semplificazione e di flessibilità tanto ambiti, e risulta vittima di un meccanismo burocratico che oramai paralizza da tempo l’assetto amministrativo del nostro paese.