DECRETO RILANCIO – Dalla proroga delle scadenze fiscali fino ai nuovi bonus per i titolari di partita IVA, uno sguardo sul DL n. 34/2020.

Per fronteggiare la fase di emergenza e gettare le premesse per la ripartenza, varata una mega manovra finanziaria, con disposizioni urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia.

Il Nuovo Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio. La maxi manovra da 55 miliardi di euro, messa a punto per contrastare gli effetti economici del coronavirus, entra subito in vigore introducendo nuove misure, e in alcuni casi confermando e modificando le disposizioni dei precedenti provvedimenti.

Nel lungo testo composto da 323 pagine e 266 articoli trova spazio una lunga lista di misure: dal contributo a fondo perduto per le imprese all’incremento del bonus per le partite IVA da 600 a 1.000 euro passando per il reddito di emergenza.

Particolarmente corposo è anche il pacchetto delle novità fiscali: con il Decreto Rilancio, confermata la proroga dei versamenti fiscali al 16 settembre 2020, il taglio una tantum di saldo ed acconto Irap, l’introduzione di un sistema di ecobonus del 110%, che tramite un doppio meccanismo di sconto in fattura e cessione del credito promette alle famiglie di poter effettuare lavori di ristrutturazione gratis.

Vediamo le principali previsioni con riferimento alle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica:

Art. 25 – Contributo a fondo perduto

Per il mese di maggio è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che abbiano avuto nel periodo d’imposta 2019 un ammontare di ricavi o compensi inferiore a 5 milioni di euro.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari:

  • i soggetti che hanno cessato l’attività prima della presentazione dell’istanza del beneficio del presente contributo;
  • enti pubblici e intermediari finanziari;
  • lavoratori dipendenti;
  • professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (quindi coloro che sono iscritti ad ordini professionali);
  • ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, già beneficiari dell’indennità dei 600 euro erogata per il mese di marzo prevista dal decreto “Cura Italia” (per questi è prevista un’indennità diversa pari a 1.000 euro per il mese di maggio in base all’articolo 84 del presente decreto).

Quindi i contribuenti iscritti all’inps in qualità di artigiani e commercianti, percettori per i mesi di marzo e aprile dell’indennità dei 600 euro possono accedervi.

I soggetti che possiedono i requisiti soggettivi suddetti possono accedere al contributo nel caso in cui l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Quindi se ad esempio l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 è pari a euro 6.000 per accedere al contributo è necessario che il fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore a euro 4.000.

L’importo del contributo viene calcolato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 le seguenti percentuali:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti solari);
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

In ogni caso, l’ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ipotizzando un’impresa con ricavi nel 2019 inferiori a 400.000 euro, con questa situazione:

  • aprile 2020 è pari a euro 1.000;
  • aprile 2019 è pari a euro 3.000 ;

si procederà in questo modo:

  • l’importo di 1.000 euro (aprile 2020) è inferiore a 2.000 euro (2/3 di 3.000), quindi si ha diritto al bonus;
  • 3.000 (aprile 19) – 1.000 (aprile 20) = 2.000 (differenza su cui applicare la percentuale del 20%);

il 20% è pari a 400 euro; l’importo del beneficio è pari a 1.000 o 2.000 (dipende dal soggetto) poiché questo è il limite minimo.

Nessuna verifica è prevista invece per le partite IVA che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 ° gennaio 2019.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che dovrà seguire la pubblicazione del Decreto.

Il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Art 78 – Indennità professionisti (Bonus 600 euro)

Per i professionisti iscritti ad ordini professionali e iscritti agli enti di diritto privato di previdenza (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc..) che non sono titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di pensione è riconosciuta un’ indennità anche per i mesi di aprile e maggio.

L’erogazione avverrà dalle casse previdenziali di appartenenza, come per la precedente indennità, ma ad oggi non sono stati specificati gli importi, le modalità e i tempi di erogazione.

Si attendono chiarimenti ulteriori.

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori (Bonus 600 euro)

Ai seguenti soggetti, già beneficiari dell’indennità di 600 euro del mese di marzo elargita dall’INPS, è erogata in automatico la medesima indennità per il mese di aprile:

  • Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, iscritti alla Gestione separata;
  • ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23 febbraio 2020,iscritti alla Gestione separata;
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti) dell’INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • lavoratori del settore agricolo con determinati requisiti (l’indennità è di 500 euro).

L’indennità di aprile verrà erogata in automatico a chi ha già presentato la domanda per il mese di marzo.

Per il mese di maggio invece è prevista:

  • per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani e commercianti) dell’INPS la possibilità di accedere al contributo a fondo perduto di cui all’art 24;
  • per i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020  pari a 1.000 euro, a condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. A tal fine il soggetto deve presentare all’Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti suddetti.

Non è specificato cosa accada nel caso in cui l’attività sia iniziata dopo aprile 2019 e manchino di conseguenza i parametri di confronto per la verifica del rispetto delle condizioni di calo del reddito.

Si attendono chiarimenti.

  • Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.
  • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo2020, non titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio2020 pari a 1.000 euro.

Altre categorie a cui viene riconosciuta l’indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali,
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • i lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo.

In conclusione, nonostante gli sforzi fatti con questa manovra per garantire un sostegno alle imprese a e alle famiglie, il nuovo Decreto, così come i precedenti varati durante la crisi epidemiologica del coronavirus, resta vittima di un meccanismo burocratico soffocante e avvilente, confermando che nel nostro paese tra le varie priorità primeggia la necessità di un processo di semplificazione importante.

About Salvatore Belnato

Dottore commercialista e revisore legale svolge l’attività di professionista con profonda passione e dedizione, facendo dello studio e del costante aggiornamento una linea guida.
Impegnato come docente, presso enti di formazione privati ,in materie tributarie, fiscali, ed economico- aziendali , ricopre l’incarico come revisore presso varie società.
La sua formazione ha visto l’esperienza sia su vari studi professionali sviluppando competenze nell’ambito fiscale, tributario, della contabilità e bilancio aziendale,sia presso diverse aziende maturando conoscenze in ambito di analisi di bilancio e di programmazione e controllo.
Appassionato di cinema, musica rock e romanzi noir, è un convinto sostenitore della sinergia di gruppo e della condivisione.

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